Art. 18 — Disposizioni di attuazione
I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219)).
Testo vigente dal 18 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva