Art. 3 — Efficacia temporale delle norme tributarie
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Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. ((Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente.)) Relativamente ai tributi ((dovuti, determinati o liquidati periodicamente)) le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Testo vigente dal 18 gennaio 2024 al 2 agosto 2025 · versione 45 su Normattiva