Art. 23

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L'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art23 · fonte su Normattiva