Art. 27
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L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016 · versione 0 su Normattiva