Art. 31
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La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva