Art. 42

Il ((Presidente della Regione)):

  • a)rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;
  • b)promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
  • c)esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art42 · fonte su Normattiva