Art. 55
Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato;
- 1)le foreste;
- 2)le miniere e le acque minerali e termali;
- 3)le cave e torbiere, quando la disponibilita' e' sottratta al proprietario del fondo.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva