Art. 62
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Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:
- 1)coordina, in conformita' alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
- 2)vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
- 3)costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione. Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonche' copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016 · versione 0 su Normattiva