Art. 63
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →
Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva