Art. 7

La Regione provvede con legge:

  • 1)all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
  • 2)alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
  • 3)all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;
  • 3-bis)((all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate)).

Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art7 · fonte su Normattiva