Art. 8
((La Regione esercita funzioni di programmazione nonche' funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformita' ai principi della Costituzione e del presente Statuto)).
Testo vigente dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva