Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretrici. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva