Art. 153
[1](Art. 154 T. U. 1926).
[2]Agli effetti della vigilanza dell'autorita' di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermita' psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a se' o agli altri.
[3]L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.
Testo vigente dal 26 giugno 1931, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva