Art. 17-bis

La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art17bis · fonte su Normattiva