Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio regionale e' eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale. Il numero dei consiglieri regionali e in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. Il territorio della Regione e' ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva