Art. 32

Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 27.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art32 · fonte su Normattiva