Art. 42
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Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari. In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta. Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 22 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva