Art. 42

((Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.)) In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta. Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Testo vigente dal 22 marzo 1972, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art42 · fonte su Normattiva