Art. 46
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Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia. Adotta i provvedimenti continguibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' Comuni. Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva