Art. 5

La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento dei comuni;
  • 2)ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • 3)ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art5 · fonte su Normattiva