Art. 54

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi. ((Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun, gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.))

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art54 · fonte su Normattiva