Art. 60
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E' devoluta alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa e' determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva