Art. 62
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva