Art. 62
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Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva