Art. 69
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La Regione ha facolta' di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Province, nonche' le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva