Art. 76

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Il Commissario del Governo nella Regione:

  • 1)coordina, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli rilettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
  • 2)vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;
  • 3)compie gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art76 · fonte su Normattiva