Art. 76
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Il Commissario del Governo nella Regione:
- 1)coordina, in conformita' alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli rilettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
- 2)vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e degli altri enti pubblici locali, delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;
- 3)compie gli atti gia' demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva