Art. 84
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Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale e' l'italiano, l'uso della lingua tedesca, nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva