Art. 84
Nella regione la lingua tedesca e' parificata a quella italiana che e' la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto e' prevista la redazione bilingue.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva