Art. 14

La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finche' duri tale condizione. I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art14 · fonte su Normattiva