Sentenza n. 4/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1964 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 129/1963
- art. 2legge 129/1963
- art. 3legge 129/1963
- art. 4legge 129/1963
- art. 5legge 129/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4
e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore
generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative
norme di attuazione", promosso con ricorso del Presidente della Regione
autonoma della Sardegna, notificato il 30 marzo 1963, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale l'8 aprile successivo ed
iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Pietro Gasparri, per la Regione sarda, e il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 30 marzo 1963, la Regione sarda ha impugnato la legge 4
febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore generale degli
acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di
attuazione". In particolare la Regione ha chiesto la dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, e 5 della legge
statale per contrasto con gli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale
per la Regione sarda.
2. - L'art. 1 della legge impugnata, disponendo che il Ministro dei
lavori pubblici è autorizzato a predisporre un piano regolatore
generale degli acquedotti per tutto il territorio dello Stato,
utilizzando, per i territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto
1950, n. 646, e successive modificazioni (tra i quali è compresa la
Sardegna), il servizio acquedotti e fognature della Cassa per il
Mezzogiorno e sentendo le Regioni a Statuto speciale e, ove esistenti,
le Regioni a statuto normale, avrebbe invaso, in primo luogo, la sfera
di competenza legislativa primaria della Regione in quanto attiene
all'"esercizio dei diritti demaniali.. sulle acque pubbliche" (art. 3,
lett. e, dello Statuto), ai "lavori pubblici di esclusivo interesse
della Regione" (art. 3, lett. a) tra i quali sono necessariamente da
ricomprendere gli acquedotti, data la connessione di questi con le
acque pubbliche sulle quali la Regione ha diritto di proprietà ai
sensi dell'art. 14 dello Statuto; e alla "urbanistica" (art. 3, lett.
f), in quanto una pianificazione in materia di acquedotti non può non
rientrare nella pianificazione generale "urbanistica"; e, in secondo
luogo, la sfera di competenza legislativa regionale cosiddetta
concorrente in materia di industria (art. 4, lett. a), di grande e
media bonifica (art. 4, lett. c), di produzione e distribuzione
dell'energia elettrica (art. 4, lett. e), di assunzione dei pubblici
servizi (art. 4, lett. i), tutte quante collegate inevitabilmente con
la materia degli acquedotti. E poiché, secondo l'art. 6 dello Statuto,
la Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle
quali ha competenza legislativa, e la legge non le ha riconosciuto,
invece, nient'altro se non una competenza consultiva, anche
quest'articolo dello Statuto sarebbe stato violato, come risulterebbe
violato anche l'art. 14, secondo il quale la Regione è succeduta allo
Stato in tutti i diritti di proprietà patrimoniale e demaniale,
comprese le acque, stante che non si può pianificare in materia di
acquedotti senza contemporaneamente pianificare in materia di
utilizzazione delle risorse idriche.
3. - L'art. 2 della legge impugnata, disponendo alle lettere a e b
che il piano deve "considerare le esigenze idriche di tutti gli
agglomerati urbani e rurali" sulla base di criteri che la legge stessa
determina, e deve "accertare la consistenza delle varie risorse idriche
esistenti ... e indicare quali gruppi di risorse idriche siano ... da
attribuire a determinati gruppi di abitati ...", violerebbe le
disposizioni dell'art. 3, lett. f ed e, nonché gli artt. 6 e 14 dello
Statuto, secondo i quali alla Regione spetta di legiferare ed
amministrare in materia di urbanistica e di acque pubbliche. In queste
stesse violazioni, ma anche nella violazione delle norme statutarie in
materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale (art. 3,
lett. e) e di igiene e sanità (art. 4, lett. i), incorrerebbero poi le
norme contenute nel medesimo art. 2, lett. c e d, della legge
impugnata, che attribuiscono al Ministero la competenza a determinare
"gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi
acquedotti o la integrazione o sistemazione di quelli esistenti.. e
redigere un preventivo generale di spesa", nonché a elaborare "gli
schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale
smaltimento dei rifiuti liquidi". Anche la norma contenuta nella lett.
e di quest'articolo 2 della legge, che attribuisce al Ministero dei
lavori pubblici il compito di "armonizzare l'utilizzazione delle acque
per il rifornimento idrico degli abitati col programma per il
coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli,
industriali e per la navigazione", violerebbe non soltanto le norme
statutarie sopra ricordate, ma anche quelle dell'art. 3, lett. d
(agricoltura, piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e
fondiario), dell'art. 4, lett. a (industria), e dell'art. 4, lett. c
(opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria), dello
Statuto.
4. - L'art. 3, secondo comma, della legge, che stabilisce, per il
termine che intercorre dalla data di deliberazione del progetto di
piano sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, la
riserva delle acque, che si prevede di utilizzare, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 51 del T.U. 11 icembre 1933, n. 1775, violerebbe la
competenza della Regione a imporre vincoli siffatti quale proprietaria
delle acque pubbliche (art. 14 dello Statuto) dell'Isola e l'altra a
disciplinare l'esercizio dei diritti demaniali sulle acque stesse (art.
3, lett. l, dello Statuto).
5. - L'art. 4, primo comma, della legge impugnata dispone che per
il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge il
Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro è
autorizzato a conferire incarichi a enti e a liberi professionisti, e
ad assumere personale temporaneo specializzato per quanto occorre ai
fini della formulazione del piano. Questa norma, sostiene la Regione,
viola la competenza regionale anche per la materia dell'"ordinamento
degli uffici" e dello "stato giuridico ed economico del personale"
(art. 3, lett. a). Ciò peraltro non comporterebbe che alla Regione
non debba essere devoluta una parte degli stanziamenti previsti dal
secondo comma di quest'articolo e dall'art. 6 della legge, anche in
conformità dell'art. 8 dello Statuto, che prevede tra le entrate della
Regione "i contributi straordinari dello Stato per particolari piani di
opere pubbliche".
6. - Infine l'art. 5 delega al Governo di emanare norme per
consentire l'attuazione del piano e dispone che, nell'esercizio della
delega, il Governo debba tener presente la competenza attribuita alla
Regione in materia di acquedotti e di lavori pubblici di interesse
regionale dall'art. 117 della Costituzione.
Se, sostiene la Regione, il fatto che la norma non faccia parola
della competenza in materia di acquedotti delle Regioni a Statuto
speciale e segnatamente della Sardegna, significhi che il legislatore
statale voglia negare siffatta competenza, anche detta norma sarebbe
viziata, per le ragioni già esposte, di illegittimità costituzionale.
7. - Nelle deduzioni che l'Avvocatura dello Stato ha depositato il
19 aprile 1963, si sostiene in linea principale che il piano previsto
dalla legge impugnata trova il suo fondamento e la sua legittimità
nell'art. 13 dello Statuto per la Sardegna, giusta il quale lo Stato
dispone con il concorso della Regione un piano organico per favorire la
rinascita economica e sociale dell'Isola. È in osservanza di questa
norma che il terzo comma dell'art. 1 della legge dispone che per la
formulazione del piano devono essere sentite le Regioni a statuto
speciale e, ove esistenti, le Regioni a statuto normale. Inoltre, la
legge è stata emanata per il soddisfacimento di interessi nazionali e
anche questo la mette al riparo dalla censura di incostituzionalità,
stante che l'art. 3, primo comma, dello Statuto, dispone che anche la
legislazione primaria regionale deve rispettare gli interessi
nazionali. A sostegno di questa tesi, l'Avvocatura richiama la sentenza
n. 12 del 16 febbraio 1963 di questa Corte, pronunziata nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale 26 ottobre 1961,
intitolata: "Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle
coltivazioni in Sardegna".
Da questa premessa fondamentale l'Avvocatura trae i motivi per
respingere le censure mosse alla legge dalla Regione, segnatamente
quelle contro l'art. 1. Le norme che prevedono che spetti alla Regione
di legiferare in materia di esercizio dei diritti demaniali sulle acque
pubbliche, di lavori pubblici di esclusivo interesse delle Regioni, di
urbanistica, di industria, di produzione e distribuzione dell'energia
elettrica, di assunzione dei pubblici servizi, riguardano l'attuazione
di singole opere, o il compimento di singole attività, non già la
determinazione di un piano di sviluppo e risanamento idrico
nell'interesse nazionale, che non può essere vietato allo Stato di
predisporre e promuovere. La competenza della Regione avrà modo di
esercitarsi in un secondo momento, quando si passerà all'attuazione
del piano, secondo quanto del resto prevede la stessa legge nell'art.
5, dalla previsione del quale sarebbe errato escludere, come fa la
difesa regionale, le Regioni a statuto speciale. Dal fatto che la
formulazione del piano è legittimamente attribuita allo Stato, perdono
valore i rilievi mossi dalla Regione alle norme contenute nell'art. 2,
che prevedono atti in necessaria relazione con la formulazione del
piano: argomento questo che vale anche per la ricordata norma dell'art.
3 della legge che regola la riserva delle acque per il periodo che
intercorrerà tra l'approvazione del piano e l'entrata in vigore delle
norme di attuazione.
L'art. 4, poi, che prevede, come si è visto, il conferimento di
incarichi e l'assunzione di personale temporaneo per gli studi
necessari alla formulazione del piano e per questa stessa formulazione,
riguarda compiti che debbono essere assolti per conto
dell'Amministrazione dello Stato, alla quale non può essere perciò
negata la esclusiva competenza di regolare i propri rapporti con gli
enti e le persone incaricati di codesti compiti. Né può essere
sostenuta la tesi che, ciò nonostante, debba essere devoluta alla
Regione una parte dei fondi stanziati per la predisposizione del piano
previsto dalla legge. Anche sotto questo profilo vale l'argomento
principale fatto valere dall'Avvocatura che, nel caso, si tratta di
formulare un piano di competenza dello Stato. Aggiunge la difesa dello
Stato, che, se fosse poi vera la tesi che allo Stato non spetti alcuna
competenza in materia di acquedotti, la conseguenza sarebbe che non
solo le spese del piano dovrebbero essere a carico della Regione, ma
che non potrebbe trovare applicazione in Sardegna la legge 3 agosto
1949, n. 589, che subordina la concessione di contributi ai Comuni per
la costruzione di acquedotti, alla compilazione di un piano da parte
del Ministro dei lavori pubblici, e nemmeno le norme che regolano gli
interventi della Cassa per il Mezzogiorno, che pure opera in Sardegna
sulla base di piani e programmi che essa stessa predispone.
Conclude chiedendo che la Corte respinga in ogni sua parte
l'impugnativa per illegittimità della legge.
8. - In una memoria depositata il 26 novembre 1963, la difesa della
Regione ribatte le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato,
insistendo segnatamente sul punto che la legge impugnata non prevede
una programmazione economica, per la quale, entro certi limiti, si
potrebbe ammettere la competenza statale, ma una pianificazione tecnica
urbanistica, e una parallela e complementare programmazione di
interventi finanziari. Non può essere dubbio, secondo la difesa, che
un piano tecnico in materia di acquedotti costituisca una maniera
tipica di esercitare una competenza che la Regione ha in materia di
"acque pubbliche", "lavori pubblici di interesse regionale" e di
"urbanistica"; e codesta competenza, anche se può essere coordinata
con quella dello Stato, non può essere ridotta, come dalla legge
impugnata è ridotta, a un semplice intervento consultivo, tanto più
che l'art. 5 della legge fa salva la competenza delle Regioni in fase
di attuazione. Né la competenza dello Stato, e quindi la legittimità
della legge, può essere fondata sull'art. 13 concretato nella legge
11 giugno 1962, n. 588, e al quale non può essere ricondotto il piano
degli acquedotti, che concerne genericamente il territorio tutto dello
Stato e tocca una materia di specifica competenza regionale.
9. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato il 14 novembre
1963 una memoria, nella quale sostiene:
a) la tesi che la legge impugnata stabilisce un piano di lavori
d'interesse nazionale mediante norme di carattere generale, lasciando
alle leggi delegate d'attuazione, per le quali è previsto il rispetto
delle competenze regionali, le norme specifiche per l'attuazione degli
acquedotti nelle singole Regioni. Si tratta cioè di un piano
nazionale, e dunque d'interesse nazionale, e in quanto tale applicabile
in ogni Regione sia a statuto ordinario sia a statuto speciale;
b) la tesi che la Regione non ha competenza in materia di
acquedotti né essa può esserle attribuita dall'interprete, muovendo
dalle finalità di altre competenze regionali o dal riferimento
economico a queste altre competenze espressamente conferite alla
Regione.
10. - Nell'udienza dell'11 dicembre 1963 le difese delle parti
hanno illustrato le tesi sostenute negli scritti difensivi e insistito
nelle già prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La questione fondamentale, e che assorbe tutte le altre
sottoposte all'esame della Corte, è questa: se lo Stato sia, oppure
non, competente a emanare leggi che abbiano per loro contenuto la
formulazione di programmi e piani, riguardanti l'intero territorio
statale, comprese in questo le Regioni a statuto speciale, e relativi
all'intera economia del Paese o a questo o a quel settore di essa.
Posta in questi termini, la questione non può non essere risolta
se non positivamente, nel senso, cioè, che è lo Stato ad avere una
competenza siffatta; e non può non averla, perché soltanto ad esso
spetta la tutela degli interessi generali. Detto diversamente,
l'efficacia della legge statale non si arresta, in questi casi, ai
confini della Regione sia a statuto ordinario, sia a statuto speciale.
La Corte ha già affermato questo principio nella sentenza n. 12 del
1963 proprio con riferimento alla Sardegna. Esso ha il suo fondamento
nell'altro dell'unità dello Stato, della quale le autonomie regionali
sono un'articolazione, e trova espressione nel rispetto degli interessi
nazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali,
imposto esplicitamente o implicitamente come limite della potestà
legislativa regionale e sancito per la Sardegna negli artt. 3 e 4 dello
Statuto.
Che il piano generale degli acquedotti sia un piano ispirato a un
preminente e fondamentale interesse nazionale e che esso possa essere
collegato, entro certi limiti, con le riforme economico-sociali, delle
quali è parola nelle previsioni legislative sopra ricordate degli
statuti speciali, non pare possa essere revocato in dubbio. Vero è che
la difesa della Regione ha tentato di distinguere tra "programmazione
economica" e "pianificazione tecnica urbanistica" collegata ad una
parallela e complementare programmazione di interventi finanziari, per
ammettere la competenza statale ad emanare soltanto norme che abbiano
ad oggetto la prima, vale a dire la "programmazione economica". Ma, a
prescindere dalla fondatezza di una distinzione siffatta, che può
accettarsi assegnando alla "programmazione economica" una
significazione ampia e generica, tale, cioè, da abbracciare l'intera
economia del Paese al fine di segnare le grandi linee direttive dello
sviluppo economico della collettività, non ritiene la Corte che essa
possa essere invocata per giustificare una dichiarazione di
illegittimità della legge impugnata.
In realtà, un piano generale per gli acquedotti, che si proponga
di assicurare i rifornimenti idrici a tutta la popolazione della
Repubblica, o, come dicono i tecnici, di "normalizzare", con
riferimento a certi parametri quantitativi e temporali, la
soddisfazione di un bisogno primario e fondamentale degli abitanti, non
può essere impostato se non secondo una visione generale delle
necessità del Paese e con riferimento ai mezzi finanziari necessari a
risolvere il problema e alla assegnazione di codesti mezzi ai vari
settori secondo un ordine di preferenze che non può essere fissato se
non dal legislatore statale. E d'altra parte è difficile negare che un
piano, il quale si proponga le finalità sopra enunciate, non sia
riconducibile a quelle modificazioni delle "infrastrutture" (come usa
dire), che sono condizione e, insieme, parte delle riforme economico-sociali che lo Stato è tenuto a perseguire secondo gli indirizzi e col
rispetto dei limiti posti dalla Costituzione.
2. - Ciò, tuttavia, non significa che la competenza statale in
questo campo sia così assorbente da limitare ogni altra competenza
regionale fino ad eliminarla affatto. Qualora si affermasse un
principio di questo genere, si correrebbe il rischio di vedere
compromessa l'autonomia regionale e perfino negata la stessa sua
ragione d'essere, che è quella di dare soluzioni appropriate ai
problemi particolari di ciascuna Regione e tutela adeguata ai relativi
interessi.
Occorre perciò che in questo campo il preminente interesse
generale, del quale è portatore lo Stato, si coordini e si concilii
con l'interesse particolare del quale è portatrice la Regione, quando
dalla impostazione generale del piano si scenda alla sua specificazione
concreta. Soprattutto in questa fase, che è la fase di realizzazione
del piano generale attraverso piani regionali, deve intervenire il
necessario coordinamento dell'opera statale con quella regionale,
nell'ambito e nel rispetto delle competenze statutarie delle singole
Regioni.
È stata questa, del resto, la via seguita dal legislatore per la
formulazione del piano organico di rinascita della Sardegna, previsto
dall'art. 13 dello Statuto speciale, e per gli interventi straordinari
nell'Italia meridionale e insulare ad opera della Cassa del
Mezzogiorno. Nel primo caso il piano è disposto dal Comitato dei
Ministri per il Mezzogiorno col concorso della Regione autonoma della
Sardegna, concorso che si realizza mediante la partecipazione del
Presidente della Giunta regionale con voto deliberativo alle
deliberazioni del Comitato dei Ministri, e mediante l'intesa tra gli
organi tecnici della Regione e la Cassa per il Mezzogiorno nella fase
di predisposizione del piano generale e dei programmi annuali e
pluriennali nell'ambito di quello, tutti sottoposti, poi,
all'approvazione del Comitato dei Ministri come sopra integrato (artt.
1, 3 e 4 della legge 11 giugno 1962, n. 588). Nel secondo caso, i
programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna
sono predisposti dalle Amministrazioni delle Regioni d'intesa con la
Cassa per il Mezzogiorno, competente poi ad approvarli, e nell'ambito
di un piano o programma generale predisposto e approvato dal Comitato
dei Ministri (art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646). In virtù di
questa legge e delle successive che l'hanno modificata e integrata
(segnatamente quella 29 luglio 1957, n. 634), è stato predisposto e
approvato ed è già in fase di avanzata attuazione il "piano di
normalizzazione" dei rifornimenti idrici per tutti i "centri abitati"
della Sardegna (come fu ricordato al Senato durante la discussione
della legge impugnata), sulla base del quale sono state poste a carico
totale dello Stato le opere principali di raccolta e di adduzione delle
acque, ivi compresi i serbatoi, nonché, per la maggior parte dei
centri abitati, quelle di distribuzione interna e degli impianti e reti
di fognatura, che la legislazione precedente poneva a carico dei Comuni
(artt. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e 6 della legge 29 luglio
1957, n. 634).
Né si può dire che la legge impugnata abbia seguito una via
diversa, trascurando l'esigenza che l'opera d'intervento statale si
coordini con quella regionale per assicurare che l'attività
pianificatrice dello Stato non si compia col sacrificio dell'autonomia
regionale, ma, al contrario, mediante questa e nel rispetto delle
competenze della Regione, nell'ambito del quale gli statuti le
riconoscono e delimitano. Il piano generale, infatti, deve essere in
primo luogo formulato sentite le Regioni, e trattandosi appunto di un
piano generale, non poteva essere disposto altrimenti. Pretendere, come
sostiene la difesa regionale, che in questa fase si dovesse procedere
d'intesa con la Regione, significherebbe rendere impossibile la
definitiva redazione del piano generale, che, necessariamente, deve
operare una sintesi delle diverse esigenze locali e fondarsi su criteri
unitari. In secondo luogo le norme di attuazione del piano che, per la
delega contenuta nell'art. 5, devono essere emanate dal Governo, entro
il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge, devono tener
conto delle competenze delle Regioni, ovviamente non soltanto di quelle
a statuto ordinario, ma altresì, e a maggior ragione, di quelle a
statuto speciale (nel che, del resto, le parti concordano), e, per quel
che riguarda la Sardegna, di quanto è già stato legittimamente
predisposto e compiuto dalla legislazione precedente ed è in via
d'attuazione nel territorio dell'Isola, mediante l'opera concorde dello
Stato e della Regione.
Da quanto precede risulta chiaro che le questioni sollevate dalla
difesa regionale nei confronti delle norme contenute negli articoli
impugnati della legge devono ritenersi assorbite. Quelle norme,
infatti, pongono soltanto i criteri direttivi del piano regolatore, ne
costituiscono, cioè, la premessa necessaria o, come quella dell'art.
3, secondo comma, relativa alla riserva delle acque ai sensi dell'art.
51 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, lo strumento temporaneo e
indispensabile per rendere possibile a suo tempo l'attuazione del
piano, e sono pertanto esplicazione puntuale e legittima dei poteri
che, come si è visto, lo Stato ha in questa materia;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni sollevate dalla Regione sarda
sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della
legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata: "Piano regolatore generale
degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di
attuazione", in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto
speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte