Art. 4

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

  • a)industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
  • b)istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
  • c)opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
  • d)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico dello Stato;
  • e)produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
  • f)linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
  • g)assunzione di pubblici servizi;
  • h)assistenza e beneficenza pubblica;
  • i)igiene e sanita' pubblica;
  • l)disciplina annonaria;
  • m)pubblici spettacoli.

Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art4 · fonte su Normattiva