Art. 46

Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da organi della Regione nei nodi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art46 · fonte su Normattiva