Art. 51

Il Consiglio regionale puo' presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, puo' chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessita' e' l'urgenza, puo' provvedere, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.

Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art51 · fonte su Normattiva