Art. 51
Il Consiglio regionale puo' presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione. La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, puo' chiederne la sospensione al Governo della Repubblica il quale, constatata la necessita' e' l'urgenza, puo' provvedere, ove occorra, a norma dell'art. 77 della Costituzione.
Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva