Art. 54
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L'iniziativa di modificazione del presente Statuto puo' essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori. I progetti di modificazione del presente Statuito di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della. Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima a deliberazione una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale puo' indire un referendum, consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione. Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione. Lei disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva