Art. 8
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Le entrate della Regione sono costituite: dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nei territorio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio; dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione; dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla manomorta, in surrogazione del registro e del bollo, sulle concessioni governative, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta di fabbricazione del gas e dell'energia elettrica, percette nel territorio della Regione; dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione; da una quota dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione; da canoni per le concessioni idroelettriche; da contributi di miglioria ed a spese per opere determinate, da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la legione ha facolta' di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato; da redditi patrimoniali; da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie. ((Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota spetta alla Regione limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. La determinazione di quote prevista dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' degli stabilimenti o impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti alla attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente ai nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette)).1a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 gennaio 1953, n. 21
1aLa L. 5 gennaio 1953, n. 21, ha disposto (con l'art.2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1952.
Testo vigente dal 13 febbraio 1953 al 1 luglio 1960 · versione 2 su Normattiva