Art. 9
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La Regione puo' affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la, riscossione dei propri tributi. Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 11 maggio 1983 · versione 0 su Normattiva