Art. 17
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale ((, ovvero del Parlamento europeo)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva