Art. 17

L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale ((, ovvero del Parlamento europeo)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, n. 2)).

Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art17 · fonte su Normattiva