Art. 3

La Regione ha la potesta' di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle seguenti materie:

  • a)industria e commercio;
  • b)istituzione di enti di credito di carattere locale;
  • c)espropriazione per pubblica utilita' per opere non a carico dello Stato;
  • d)disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico;
  • e)disciplina della utilizzazione delle miniere;
  • f)finanze regionali e comunali;
  • g)istruzione materna, elementare e media;
  • h)previdenza e assicurazioni sociali;
  • i)assistenza e beneficenza pubblica;
  • l)igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica;
  • m)antichita' e belle arti;
  • n)annona;
  • o)assunzione di pubblici servizi.

Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art3 · fonte su Normattiva