Art. 33
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Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio tra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa. Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta.
Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva