Art. 42
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art42 · fonte su Normattiva