Art. 42
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nei propri territori nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 45
La, Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.…
Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con …
Art. 7
Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto…
Art. 7
Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto…
Art. 15 — Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni
A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere…
Art. 7
La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52; 3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Citta' metropolitane…
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art42 · fonte su Normattiva