Art. 49
La prima elezione del Consiglio della Valle avra' luogo, in conformita' all'art. 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle. Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva