Art. 51
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art51 · fonte su Normattiva
Art. 64
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.…