Art. 7

Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla Regione. La concessione potra' essere rinnovata. Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano gia' formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione. Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione. La concessione e' subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.

Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art7 · fonte su Normattiva