I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali e' rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale. Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;170~art4 · fonte su Normattiva