I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali e' rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale. Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.
Testo vigente dal 18 maggio 1974
