Il diritto di utilizzare giacimenti ((...)) per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato. L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.
Testo vigente dal 21 giugno 2000
Il diritto di utilizzare giacimenti ((...)) per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato. L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.
Testo vigente dal 21 giugno 2000
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2 versioni dal 1974
urn:nir:stato:legge:1974-04-26;170~art1 · fonte su Normattiva