Fermo restando il completamento dei corsi gia' iniziati, sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 22, 23 e 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e la legge 29 ottobre 1954, n. 1046.
Testo vigente dal 16 giugno 1980
