[1]Con regolamento da approvarsi per R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, sara' provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. Con lo stesso regolamento, e in coordinazione alla legga medesima, potra' essere modificata la circoscrizione compartimentale del lotto e dei relativi uffici direttivi.
[2]Col suddetto Regio decreto sara' fissato il giorno in cui dovranno entrare in vigore le disposizioni della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 22 luglio 1906.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Massimini.
[7]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo vigente dal 22 dicembre 1906
